Art. 6.
(Norme transitorie e finali).

      1. I soggetti esercenti i servizi di cui all'articolo 1 che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono la propria attività da oltre due anni possono ottenere il certificato tramite una semplice dichiarazione inviata alla commissione e ad una delle associazioni professionali del settore maggiormente rappresentative a livello regionale.